Art. 2.
(Competenza in ordine all'espressione del parere sulla sospensione delle procedure esecutive per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

      «7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e

 

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della proroga citate, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
      7-ter. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla data della comunicazione del prefetto.
      7-quater. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, definito ai sensi del comma 4-bis, fino al termine di scadenza della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 o della proroga di cui al comma 2».